Sez. L, Sentenza n. 4652 del 21/05/1996 (Rv. 497701 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - SANATORIA | Mediante costituzione in giudizio del soggetto legittimato o rilascio di regolare procura - Efficacia "ex tunc" - Limiti - Diritti quesiti derivati dalla scadenza del termine di impugnazione - Rilevanza ex art. 182 cod. proc. civ. e 1399 cod. civ.
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - SANATORIA
In tema di rappresentanza processuale volontaria, l'originario difetto di idoneo mandato ai sensi dell'art. 77 cod. proc. civ. è emendabile per iniziativa del soggetto legittimato che manifesti la sua volontà attraverso il suo diretto intervento in giudizio o il rilascio di regolare procura, ma la regolarizzazione del rapporto processuale può avere efficacia "ex tunc" solo fatti salvi i diritti anteriormente quesiti, compresi quelli che si ricollegano alla scadenza del termine di impugnazione. Infatti il principio della salvezza dei diritti anteriormente quesiti è connaturato all'istituto della ratifica, come è desumibile dall'art. 1399 cod. civ., che, nello stabilire l'efficacia retroattiva degli atti di ratifica, fa salvi i diritti dei terzi, e trova specifica conferma nell'art. 182, secondo comma, cod. proc. civ., che, prevedendo il possibile recupero anche di atti processuali affetti dal vizio in questione (dato che l'espressione "difetto di rappresentanza" è sufficientemente generica e comprensiva), fa salva l'ipotesi che "si sia avverata una decadenza".
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 77, Cod. Proc. Civ. art. 182 com. 2, Cod. Civ. art. 1399, Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)