Sez. U, Sentenza n. 12137 del 02/07/2004 (Rv. 574054 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE | Privatizzazione del pubblico impiego - Controversie trasferite al giudice ordinario - Disciplina transitoria - Art. 45, comma 17, dlgs. n. 80 del 1998(ora, art. 68, comma 7, d.lgs. n. 165 del 2001 - Disposizione prevedente la giurisdizione del giudice amministrativo anche in relazione a situazioni maturate prima della entrata in vigore del nuovo riparto di giurisdizione (30 giugno 1998) ma non ancora azionate - Questione di legittimità costituzionale in riferimento agli artt.3, 24, 76, 97 e 113 Cost. - Manifesta infondatezza.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE
In tema di devoluzione delle controversie di pubblico impiego al giudice ordinario, è manifestamente infondata, in riferimento all'art. 76 Cost. sotto il profilo dell'eccesso di delega, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 45, comma diciassettesimo, del D.Lgs. n. 80 del 1998 (ora, art. 69, comma settimo, del D.Lgs. n. 165 del 2001, che recepisce la disciplina introdotta con il D.Lgs. n. 29 del 1993) nella parte in cui, nel devolvere al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni con decorrenza dal 30 giugno 1998, mantiene ferma la giurisdizione del giudice amministrativo anche in relazione a situazioni giuridiche soggettive maturate prima della entrata in vigore del nuovo riparto, ma non ancora azionate. Infatti, la legge di delega n. 421 del 1992, in base alla quale è stato emanato il D.Lgs. n. 29 del 1993, nel fare riferimento alla futura attribuzione al giudice ordinario delle controversie in materia, aveva affidato alla discrezionalità del legislatore delegato l'individuazione dei tempi e delle modalità del trasferimento senza imporre un rigido criterio di corrispettività tra privatizzazione del rapporto di pubblico impiego e devoluzione delle controversie al giudice ordinario. E nello stesso senso va interpretato l'art. 11, comma quarto, della legge n. 59 del 1997, che, nel conferire la delega alla base del D.Lgs. n.80 del 1998, non si è limitato ad indicare nel 30 giugno 1998 la data del trasferimento di competenze, prevedendo altresì l'adozione di misure organizzative e processuali anche di carattere generale atte a prevenire disfunzioni dovute al sovraccarico del contenzioso. In tale contesto, deve ritenersi altresì intrinsecamente ragionevole, e quindi manifestamente rispettosa dell'art. 3 della Costituzione, nonché dell'art. 97 Cost., la scelta compiuta dal legislatore delegato, poiché essa, in quanto destinata ad operare, in punto di giurisdizione, solo su questioni attinenti a periodi più recenti, risponde a concrete esigenze di attenuazione del rischio di eccessivo incremento del numero delle controversie destinate a riversarsi sul nuovo giudice e perciò anche al generale principio di buon andamento delle funzioni pubbliche, ivi compresa quella giurisdizionale. Nè la determinazione di un preciso discrimine temporale fra quanto definitivamente conservato alla giurisdizione amministrativa, sia pure sotto comminatoria di decadenza, e quanto trasferito alla giurisdizione ordinaria, arreca "vulnus" al principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost., sotto il profilo della formale parità di trattamento, né ai principi di cui agli artt. 24 e 113 Cost., in quanto, come emerge dalla costante giurisprudenza costituzionale(v., tra le altre, sentt. n.500 del 1995, 238 del 1984, 55 del 1983, 113 del 1977), allorché venga in rilievo la variazione nel tempo delle forme della tutela processuale, da un lato è da riconoscersi che la successione delle leggi, purché rispondente a criteri di ragionevolezza, non può mai porsi come fonte di illegittime discriminazioni, costituendo di per sè il fluire del tempo un fattore di disomogeneità delle situazioni poste a confronto; dall'altro, la garanzia di azione in giudizio per ottenere protezione dei propri diritti o interessi non richiede necessariamente l'uniformità degli strumenti a tal fine apprestati dal legislatore.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 45 com. 17 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 68 com. 7, Legge 15/03/1997 num. 59 art. 11 com. 4 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 76, Costituzione art. 97 CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 113
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)