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Sez. 5, Sentenza n. 8145 del 11/04/2011 (Rv. 617695 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA - IN GENERE | Statuto del contribuente - Fondamento e portata - Rango superiore alla legge ordinaria - Esclusione - Conseguenze - Disapplicazione della norma tributaria in asserito contrasto con il suddetto Statuto - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2011-04-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/617695-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA - IN GENERE

Le norme della legge 27 luglio 2000, n. 212 (c.d. Statuto del contribuente), emanate in attuazione degli artt. 3, 23, 53 e 97 Cost. e qualificate espressamente come principi generali dell'ordinamento tributario, sono, in alcuni casi, idonee a prescrivere specifici obblighi a carico dell'Amministrazione finanziaria e costituiscono, in quanto espressione di principi già immanenti nell'ordinamento, criteri guida per il giudice nell'interpretazione delle norme tributarie (anche anteriori), ma non hanno rango superiore alla legge ordinaria; conseguentemente, non possono fungere da norme parametro di costituzionalità, né consentire la disapplicazione della norma tributaria in asserito contrasto con le stesse. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva disapplicato il d.l. 22 novembre 2002, n. 253 con cui erano stati sospesi i crediti di imposta per gli investimenti in aree svantaggiate, previsti dall'art. 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ritenendolo in contrasto con l'art. 3, comma 2, della legge n. 212 del 2000).

Riferimenti normativi: Legge 27/07/2000 num. 212 art. 3 CORTE COST., Legge 23/12/2000 num. 388 art. 8, Legge 27/12/2002 num. 289 art. 62 CORTE COST., Decreto Legge 12/11/2002 num. 253 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 23, Costituzione art. 53, Costituzione art. 97 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)