Sez. 5, Ordinanza n. 8254 del 06/04/2009 (Rv. 607951 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA - IN GENERE | Statuto del contribuente - Fondamento e portata - Rango superiore alla legge ordinaria - Esclusione - Conseguenze - Disapplicazione della norma tributaria in asserito contrasto con il suddetto Statuto - Esclusione - Fattispecie.
TRIBUTI (IN GENERALE) - AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA - IN GENERE
Le norme della legge 27 luglio 2000 n. 212 (c.d. Statuto del contribuente), emanate in attuazione degli artt. 3, 23, 53 e 97 Cost. e qualificate espressamente come principi generali dell'ordinamento tributario, sono, in alcuni casi, idonee a prescrivere specifici obblighi a carico dell'Amministrazione finanziaria e costituiscono, in quanto espressione di principi già immanenti nell'ordinamento, criteri guida per il giudice nell'interpretazione delle norme tributarie (anche anteriori), ma non hanno rango superiore alla legge ordinaria; conseguentemente, non possono fungere da norme parametro di costituzionalità, né consentire la disapplicazione della norma tributaria in asserito contrasto con le stesse. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva disapplicato l'art. 62, comma 1, lett. a) della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ritenendolo contrastante con l'art. 3, comma 2, della legge n. 212 del 2000).
Riferimenti normativi: Legge 27/07/2000 num. 212 art. 3 CORTE COST., Legge 27/12/2002 num. 289 art. 62 com. 1 lett. A CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)