Sez. 3, Sentenza n. 5474 del 14/03/2006 (Rv. 590098 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - IN GENERE | Rimessione in termini - Disciplina "ex" art. 184 - Bis cod. proc. civ. - Ambito di applicazione - Attività difensive inerenti la trattazione della causa - Sussistenza - Attività interne alla trattazione - Esclusione - Conseguente inapplicabilità alla costituzione della parte - Fattispecie.
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - IN GENERE
L'art. 184 bis cod. proc. civ., per la sua collocazione nel libro secondo, titolo I, capo II, sezione II sotto la rubrica "della trattazione della causa", riguarda le sole ipotesi in cui le parti costituite siano decadute dal potere di compiere determinate attività difensive nel corso della trattazione della causa ed in questo solo ambito rende operante la rimessione in termine e la sua disciplina, la quale, pertanto, non è invocabile per le "situazioni esterne" allo svolgimento del giudizio, quali certamente sono le attività relative alla costituzione della parte (sulla base di tale principio la Corte ha disatteso il motivo di ricorso con cui si invocava la rimessione in termini per la proposizione di una domanda riconvenzionale, rimasta preclusa per la tardività della costituzione).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 153 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 184 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 365, Cod. Proc. Civ. art. 366, Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)