Sez. 3, Ordinanza n. 2492 del 19/02/2003 (Rv. 561046 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RINUNZIA AL RICORSO - IN GENERE | Nel caso di ricorso inammissibile - Declaratoria di estinzione del processo - Necessità - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RINUNZIA AL RICORSO - IN GENERE
Ove la parte che ha proposto ricorso per cassazione vi rinunci, va comunque dichiarata l'estinzione del processo per sopravvenuta rinuncia alla impugnazione, anche qualora il ricorso sia inammissibile, giacché qualunque valutazione sul ricorso presuppone che esso sia in atto, e tanto è escluso dalla rinuncia.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 390, Cod. Proc. Civ. art. 391
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)