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Sez. 3, Ordinanza n. 2492 del 19/02/2003 (Rv. 561046 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RINUNZIA AL RICORSO - IN GENERE | Nel caso di ricorso inammissibile - Declaratoria di estinzione del processo - Necessità - Fondamento.
Stato
decisa il 2003-02-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/561046-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RINUNZIA AL RICORSO - IN GENERE

Ove la parte che ha proposto ricorso per cassazione vi rinunci, va comunque dichiarata l'estinzione del processo per sopravvenuta rinuncia alla impugnazione, anche qualora il ricorso sia inammissibile, giacché qualunque valutazione sul ricorso presuppone che esso sia in atto, e tanto è escluso dalla rinuncia.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 390, Cod. Proc. Civ. art. 391

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)