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Sez. L, Sentenza n. 9769 del 18/11/1994 (Rv. 488703 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RINUNZIA AL RICORSO - IN GENERE | Rinuncia a ricorso inammissibilità - Declaratoria di estinzione del processo - Divieto - Declaratoria d'inammissibilità - Necessità.
Stato
decisa il 1994-11-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/488703-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RINUNZIA AL RICORSO - IN GENERE

Qualora il ricorso per cassazione sia inammissibile non esiste un diritto processuale al quale la parte possa rinunciare e, pertanto, ove la parte rinunci all'impugnazione, va dichiarata l'inammissibilità del ricorso e non già l'estinzione del processo per rinuncia.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 390, Cod. Proc. Civ. art. 391

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)