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Sez. 6, Sentenza n. 6071 del 21/01/2004 Cc. (dep. 16/02/2004) Rv. 227651 - 01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - IN GENERE | Collocazione di microspie in luogo di privata dimora - Diritto all'inviolabilità del domicilio - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.
Stato
decisa il 2004-01-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/227651-01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - IN GENERE

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 266 cod. proc. pen. in relazione all'art. 14 Cost., nella parte in cui non stabilisce i modi in cui può avvenire la limitazione dell'inviolabilità del domicilio, in quanto tale diritto deve essere correlato alla possibilità di compressione consentita dalla norma costituzionale di cui all'art. 15 Cost. nelle forme delle ispezioni, perquisizioni e sequestri. Ne consegue che, anche in materia di intercettazione di comunicazioni, deve ritenersi applicabile la limitazione per il concreto soddisfacimento di interessi pubblici; inoltre, la riserva di legge appare rispettata dalla dettagliata disciplina prevista dal codice di procedura penale per le intercettazioni di comunicazioni anche tra presenti.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 614, Costituzione art. 14, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 266 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 266 CORTE COST., Costituzione art. 15

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)