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Sez. 6, Sentenza n. 4397 del 10/11/1997 Cc. (dep. 21/01/1998) Rv. 210062 - 01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - IN GENERE | Intercettazioni ambientali - Modalità attuative - Collocazione di microspie in luogo di privata dimora - Legittimità - Condizioni - Diritto alla inviolabilità del domicilio - Contemperamento con l'interesse pubblico all'accertamento di gravi reati - Giustificazione.
Stato
decisa il 1997-11-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/210062-01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - IN GENERE

In tema di intercettazioni tra presenti, la collocazione di microspie all'interno di un luogo di privata dimora, costituendo una naturale modalità attuativa di tale mezzo di ricerca della prova, deve ritenersi ammessa dalla legge (in particolare, dall'art. 266, comma secondo, cod. proc. pen.), e, essendo funzionale al soddisfacimento dell'interesse pubblico all'accertamento di gravi delitti, non viola l'art. 14 Cost., precetto che deve essere coordinato, al pari di quello di cui all'art. 15 Cost., con il predetto interesse pubblico, tutelato dall'art. 112 Cost..

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 266 com. 2 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 266 com. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 614, Costituzione art. 14, Costituzione art. 15, Costituzione art. 112

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)