Sez. 1, Sentenza n. 38716 del 02/10/2007 Cc. (dep. 18/10/2007) Rv. 238108 - 01
PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - IN GENERE | Collocazione di microscopie in luogo di privata dimora - Questione di legittimità costituzionale dell'art. 266, comma secondo, cod.proc.pen. - Manifesta infondatezza.
PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - IN GENERE
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 266, comma secondo, cod. proc. pen., in relazione all'art. 14 Cost., in quanto la collocazione di microspie all'interno di un luogo di privata dimora costituisce una delle naturali modalità di attuazione delle intercettazioni, che sono un mezzo di ricerca della prova funzionale al soddisfacimento dell'interesse pubblico all'accertamento di gravi delitti, tutelato dal principio dell'obbligatorietà dell'azione penale di cui all'art. 112 Cost., con il quale il principio di inviolabilità del domicilio deve coordinarsi, subendo la necessaria compressione, al pari di quanto previsto dall'art. 15 Cost. in tema di libertà e segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione. (In motivazione, la S.C. ha osservato altresì che l'autorizzazione a disporre le operazioni di intercettazioni rende superflua l'indicazione da parte del giudice delle modalità da seguire nell'espletamento dell'attività materiale e tecnica da parte della polizia giudiziaria, mentre la registrazione delle conversazioni intercettate offre la prova delle operazioni compiute nel luogo e nei tempi indicati dal giudice stesso e dal P.M.). (V.Corte Cost., ord. n. 251 del 2004)
Riferimenti normativi: Costituzione art. 14, Costituzione art. 15, Costituzione art. 112, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 266 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)