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Sez. U, Sentenza n. 1174 del 23/04/1971 (Rv. 351303 - 01)

PROCEDIMENTI CAUTELARI - AZIONI DI NUNCIAZIONE - DENUNZIA DI NUOVA OPERA - PROCEDIMENTO - IN GENERE - ARTICOLAZIONE IN DUE FASI - AUTONOMIA DELLA SECONDA - DINIEGO DI PROVVEDIMENTI CAUTELARI E PROVVISORI NELLA PRIMA FASE - RILEVANZA AI SOLI FINI DELLE SPESE - SECONDA FASE - INAMMISSIBILITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1971-04-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/351303-01

PROCEDIMENTI CAUTELARI - AZIONI DI NUNCIAZIONE - DENUNZIA DI NUOVA OPERA - PROCEDIMENTO - IN GENERE - ARTICOLAZIONE IN DUE FASI - AUTONOMIA DELLA SECONDA - DINIEGO DI PROVVEDIMENTI CAUTELARI E PROVVISORI NELLA PRIMA FASE - RILEVANZA AI SOLI FINI DELLE SPESE - SECONDA FASE - INAMMISSIBILITA - ESCLUSIONE.*

Il procedimento di denuncia di nuova opera consta di due fasì la prima, a cognizione sommaria, e diretta agli eventuali provvedimenti di natura cautelare e provvisoria da parte del pretore, mentre la seconda consiste in un ordinario giudizio di merito che puo avere natura petitoria o possessoria. Questa seconda fase ha una propria autonomia e segue in ogni caso, anche se nella prima non siano stati emessi provvedimenti cautelari e provvisori, in quanto il suo ambito non e circoscritto al controllo su detti provvedimenti, ma concerne principalmente la pretesa di merito fatta valere dall'attore. L'eventuale diniego da parte del pretore di emettere alcun provvedimento nella prima fase per Mancanza dei requisiti richiesti al riguardo dalla legge puo quindi essere rilevante unicamente ai fini delle spese del procedimento, ma non rende inammissibile la seconda fase. (Conf 296'65).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 689, Cod. Civ. art. 1171 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 690 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)