Sez. 1, Sentenza n. 4755 del 04/09/1984 (Rv. 436661 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - PRESCRIZIONE E DECADENZA - DELLE SANZIONI PER LE TRASGRESSIONI - DEBITO RELATIVO AGLI INTERESSI EX LEGGI N. 29 DEL 1961 E N. 147 DEL 1962 - PRESCRIZIONE - DECORRENZA - INTERRUZIONE - CONDIZIONI.*
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - PRESCRIZIONE E DECADENZA - DELLE SANZIONI PER LE TRASGRESSIONI - DEBITO RELATIVO AGLI INTERESSI EX LEGGI N. 29 DEL 1961 E N. 147 DEL 1962 - PRESCRIZIONE - DECORRENZA - INTERRUZIONE - CONDIZIONI.*
In materia di imposte indirette, il debito relativo agli interessi di cui alle leggi 26 gennaio 1961 n. 29 e 28 marzo 1962 n. 147 integra un'obbligazione autonoma rispetto al debito principale cui accede, soggetto ad un proprio termine di prescrizione, dettato dall'art. 2948 n. 4 cod. civ., e suscettibile di vicende indipendenti, anche per quanto riguarda le cause d'interruzione della prescrizione. Tuttavia, perché possa porsi un problema di interruzione, è necessario che l'obbligazione relativa agli interessi sia esigibile, e ciò non si verifica finché lo accertamento del tributo non sia divenuto definitivo, non essendo certo, fino a tale momento, se ed in quale misura siano dovuti gli interessi, si che, non essendo ancora sorto il diritto alla riscossione di essi, la prescrizione, prima che essere interrotta, non inizia nemmeno a decorrere e non può in alcun modo compiersi. (V 5915/80, mass n 409708; (V 5343/80, mass n 409218).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 2948 com. 4 CORTE COST., Legge 26/01/1961 num. 29 CORTE COST., Legge 28/03/1962 num. 147 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)