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Sez. 1, Sentenza n. 1958 del 24/02/1988 (Rv. 457854 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - PRESCRIZIONE E DECADENZA - IN GENERE - INTERESSI - ESIGIBILITÀ - DEFINITIVITÀ DELL'ACCERTAMENTO DEL TRIBUTO - NECESSITÀ - PRESCRIZIONE - DECORRENZA.*
Stato
decisa il 1988-02-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/457854-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - PRESCRIZIONE E DECADENZA - IN GENERE - INTERESSI - ESIGIBILITÀ - DEFINITIVITÀ DELL'ACCERTAMENTO DEL TRIBUTO - NECESSITÀ - PRESCRIZIONE - DECORRENZA.*

In materia di imposte indirette, il credito inerente agli interessi contemplati dalla legge 26 gennaio 1961 n. 29 non è esigibile fino a che non sia divenuto definitivo l'accertamento del tributo cui accedono (nella specie, imposta complementare di successione), con la conseguenza che solo a partire da detto momento inizia a decorrere il relativo termine di prescrizione. (V 4755/84, mass n 436661; (V 5915/80, mass n 409708).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Legge 26/01/1961 num. 29 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)