Sez. 1, Sentenza n. 1958 del 24/02/1988 (Rv. 457854 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - PRESCRIZIONE E DECADENZA - IN GENERE - INTERESSI - ESIGIBILITÀ - DEFINITIVITÀ DELL'ACCERTAMENTO DEL TRIBUTO - NECESSITÀ - PRESCRIZIONE - DECORRENZA.*
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - PRESCRIZIONE E DECADENZA - IN GENERE - INTERESSI - ESIGIBILITÀ - DEFINITIVITÀ DELL'ACCERTAMENTO DEL TRIBUTO - NECESSITÀ - PRESCRIZIONE - DECORRENZA.*
In materia di imposte indirette, il credito inerente agli interessi contemplati dalla legge 26 gennaio 1961 n. 29 non è esigibile fino a che non sia divenuto definitivo l'accertamento del tributo cui accedono (nella specie, imposta complementare di successione), con la conseguenza che solo a partire da detto momento inizia a decorrere il relativo termine di prescrizione. (V 4755/84, mass n 436661; (V 5915/80, mass n 409708).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Legge 26/01/1961 num. 29 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)