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Sez. 1, Sentenza n. 15721 del 27/07/2005 (Rv. 583078 - 01)

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - COSTITUZIONE - MODI DI FORMAZIONE DEL CAPITALE - DELLE AZIONI - DIRITTI SPETTANTI AGLI AZIONISTI - IN GENERE | Diritto alla quota di liquidazione - Esigibilità - Condizioni - Posizione del socio prima del momento di esigibilità della quota di liquidazione - Natura e contenuto - Mera aspettativa - Esclusione - Provvedimenti ministeriali di revoca delle autorizzazioni all'esercizio di attività assicurativa e di liquidazione coatta amministrativa della società - Giuridica inesistenza dei medesimi - Autonoma legittimazione dei soci a farla valere in giudizio - Sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2005-07-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/583078-01

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - COSTITUZIONE - MODI DI FORMAZIONE DEL CAPITALE - DELLE AZIONI - DIRITTI SPETTANTI AGLI AZIONISTI - IN GENERE

La quota o l'azione attribuiscono al socio una complessa posizione contrattuale, comprensiva di diritti amministrativi e patrimoniali, tra i quali ultimi è compreso quello avente ad oggetto la quota di liquidazione, diritto che è destinato a divenire esigibile, perché determinato nel suo ammontare, solo con l'approvazione del bilancio finale di liquidazione ed all'esito di eventuali reclami e, comunque, dopo che siano stati soddisfatti i creditori sociali. Ciò non implica, tuttavia, che prima di tale momento il socio abbia una mera aspettativa sfornita di tutela, giacché, al contrario, una situazione giuridica, collegata direttamente alla qualità di socio, esiste già ed ha come contenuto anzitutto il diritto alla durata tendenzialmente illimitata della società e alla partecipazione al libero svolgimento dell'attività negoziale di essa, senza termini ed eventi interruttivi posti dall'esterno, il diritto al regolare svolgimento delle operazioni sociali, e il diritto alla instaurazione della liquidazione alle condizioni e con le modalità previste dagli artt. 2448 e seguenti cod. civ., in guisa da non pregiudicare la positiva determinazione della quota ove sussista un attivo dopo il pagamento dei debiti sociali: e, in questi termini, è una situazione giuridica autonoma rispetto a quella della società, pur se condizionata, nella sua realizzazione, alla situazione patrimoniale della società medesima. Ne consegue che i soci sono legittimati a far valere autonomamente davanti al giudice ordinario la giuridica inesistenza - per asserita radicale carenza di potere - dei provvedimenti ministeriali di revoca delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa già rilasciate alla società di appartenenza e di messa in liquidazione coatta amministrativa di quest'ultima, nonché le omissioni e le negligenze imputabili all'amministrazione nell'esercizio dei poteri in questione, in quanto rivolti non solo a provocare la perdita di un ramo commerciale della società, e perciò a pregiudicarne immediatamente l'integrità patrimoniale, ma anche a compromettere il fine perseguito dai soci con l'instaurazione del rapporto societario, imponendo la liquidazione della società a mezzo di un ufficio pubblico amministrativo, con successiva conseguente perdita della loro qualità di soci, ed influendo così direttamente sulla posizione soggettiva e sulla sfera patrimoniale di ciascuno di essi. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva negato la legittimazione dei soci a dolersi della giuridica inesistenza dei provvedimenti in questione - conseguente al fatto che prima della revoca la società aveva rinunciato espressamente, ai sensi dell'art. 65, comma primo, lettera a, del d.lgs. 17 marzo 1995, n. 175, a tutte le autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa - sul rilievo che i provvedimenti stessi non avrebbero inciso sui diritti soggettivi degli attori, ma unicamente nella sfera giuridica della società).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2448, Cod. Civ. art. 2453, Legge Falliment. art. 194, Legge Falliment. art. 197, Decreto Legisl. 17/03/1995 num. 175 art. 65, Decreto Legisl. 17/03/1995 num. 175 art. 66, Decreto Legisl. 17/03/1995 num. 175 art. 69

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)