Sez. 3, Sentenza n. 2369 del 21/03/2024 Ud. (dep. 21/01/2025) Rv. 287501-01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - ESTRADIZIONE DALL'ESTERO - PRINCIPIO DI SPECIALITA' | Contenuto precettivo - Individuazione - Strumento giuridico vigente al momento della consegna - Rilevanza - Modifiche sopravvenute favorevoli all'estradato - Applicabilità - Esclusione - Fattispecie.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - ESTRADIZIONE DALL'ESTERO - PRINCIPIO DI SPECIALITA'
In tema di estradizione dall'estero, l'ambito di operatività della clausola di specialità, quale limite all'esercizio dell'azione penale per fatti diversi da quelli che hanno motivato l'estradizione, è regolato dalle norme processuali e dallo strumento convenzionale vigenti al momento della consegna, non rilevando le modifiche sopravvenute del quadro normativo, interno o sovranazionale, favorevoli al soggetto consegnato. (Fattispecie relativa all'estradizione di un cittadino italiano dalla Colombia, in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi la condanna per reati commessi prima della consegna che aveva escluso l'applicabilità retroattiva delle preclusioni al principio di specialità introdotte all'art. 721, comma 2, cod. proc. pen. dal disposto dell'art. 5 d.lgs. 3 ottobre 2017, n. 149 e delle norme del Trattato Italia-Colombia del 16 dicembre 2016, ratificato con legge 17 luglio 2020, n. 82, sul rilievo che tali previsioni erano entrate in vigore successivamente alla consegna dell'estradato).
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 721, Decreto Legisl. 03/10/2017 num. 149 art. 5, Legge 17/07/2020 num. 82, Tratt. Internaz. 16/12/2016, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 720
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)