diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 44121 del 19/04/2016 Ud. (dep. 18/10/2016) Rv. 268075 - 01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE DALL'ESTERO - PRINCIPIO DI SPECIALITÀ | Contenuto precettivo - Individuazione - Strumento giuridico in base al quale è avvenuta la consegna - Configurabilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2016-04-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/268075-01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE DALL'ESTERO - PRINCIPIO DI SPECIALITÀ

In tema di estradizione dall'estero, l'ambito di operatività della clausola di specialità, quale limite all'esercizio dell'azione penale per fatti diversi da quello che ha motivato l'estradizione, è regolato dallo strumento convenzionale che ha determinato la consegna, senza che rilevino le modifiche del quadro normativo sovranazionale sopravvenute in senso sfavorevole al soggetto consegnato. (In applicazione del principio, la S.C. ha annullato la sentenza di condanna per un reato commesso in epoca antecedente alla consegna e non ricompreso tra quelli per cui era stata concessa l'estradizione, ravvisando la violazione del principio di specialità di cui all'art. 14 del Convenzione europea di Estradizione del 1957, in forza della quale era avvenuta la consegna, ed escludendo che potessero applicarsi retroattivamente le deroghe limitative alla clausola di specialità introdotte successivamente dalla Decisione Quadro sul mandato di arresto europeo del 2002, recepita dal Paese richiesto in epoca successiva alla consegna).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 721, Legge 30/01/1963 num. 300 CORTE COST., Legge 22/04/2005 num. 69 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)