Sez. 1, Sentenza n. 16043 del 29/07/2015 (Rv. 636617 - 01)
FAMIGLIA - POTESTÀ DEI GENITORI | Minori - Sottrazione internazionale - Domanda di rimpatrio ex art. 13 della Convenzione dell'Aja - Presupposti - Effettivo esercizio del diritto di affidamento - Insussistenza di una situazione intollerabile e di pericolo - Accertamento da parte del giudice del merito - Necessità - Fattispecie.
FAMIGLIA - POTESTÀ DEI GENITORI
In tema di sottrazione internazionale di minori, il rimpatrio del minore può essere disposto, ai sensi dell'art. 13 della Convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980, purché vengano concretamente accertati dal tribunale per i minorenni l'effettivo esercizio, al momento del trasferimento, del diritto di affidamento da parte del richiedente, che prescinde da ogni rilievo in ordine al ripristino della situazione corrispondente all'affidamento legale, nonché l'insussistenza di una situazione intollerabile e di pericolo, non solo fisico ma anche psicologico, per il minore. (Nella specie, la S.C. ha cassato il decreto del Tribunale per i Minorenni di Napoli con il quale veniva disposto il rimpatrio della figlia di un'italiana e di un cittadino statunitense affetto da alcolismo, tratto in arrestato e più volte ricoverato in centri di riabilitazione).
Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 25/10/1980 art. 3, Tratt. Internaz. 25/10/1980 art. 13, Legge 15/01/1994 num. 64 CORTE COST., Regolam. Consiglio CEE 27/11/2003 num. 2201
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)