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Sez. L, Sentenza n. 9678 del 17/06/2003 (Rv. 564343 - 01)

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - IN GENERE | Soppressione delle USL e istituzione delle AUSL - Conseguenze - Successione delle Regioni nei rapporti obbligatori di pertinenza delle USL - Sussistenza - Legittimazione delle AUSL - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-06-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/564343-01

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - IN GENERE

In seguito alla soppressione delle USL ad opera del d.lgs. n. 502 del 1992, che ha istituito le AUSL, e per effetto degli artt. 6, comma primo, della legge n. 724 del 1994 e 2, comma quattordicesimo, della legge n. 549 del 1995, che hanno individuato nelle Regioni i soggetti giuridici obbligati ad assumere a proprio carico i debiti degli organismi soppressi mediante apposite gestioni a stralcio, poi trasformate in gestioni liquidatorie affidate ai direttori generali delle nuove aziende, si è verificata una successione "ex lege" delle Regioni nei rapporti di debito e credito già facenti capo alle vecchie USL, sicché deve escludersi, in relazione a debiti maturati prima del 31 dicembre 1994, la legittimazione passiva delle AUSL.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 111, Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 CORTE COST. PENDENTE, Legge 23/12/1994 num. 724 art. 6 CORTE COST., Legge 28/12/1995 num. 549 art. 2 com. 14 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)