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Sez. L, Sentenza n. 14974 del 27/11/2001 (Rv. 550601 - 01)

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - IN GENERE | Soppressione delle USL - Successione delle nuove aziende sanitarie locali nei debiti pregressi - Insussistenza - Difetto di legittimazione passiva delle aziende - Derogabilità del principio da parte della legislazione regionale - Esclusione.
Stato
decisa il 2001-11-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/550601-01

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - IN GENERE

A seguito della soppressione delle Unità sanitarie locali, avvenuta con il D.Lgs. n. 502 del 1992, e per effetto degli artt. 6, comma primo, della legge n. 724 del 1994, e 2, comma quattordicesimo, della legge n. 549 del 1995, si è verificata una successione ex lege a titolo particolare delle Regioni nei rapporti di debito e di credito già facenti capo alle Unità stesse, né tale quadro normativo risulta modificato dal D.L. n. 630 del 1996, convertito nella legge n. 21 del 1997, che disciplina aspetti finanziari, prevedendo l'erogazione da parte dello Stato alle Regioni dei fondi necessari per far fronte ai disavanzi del servizio sanitario nazionale fino al 1994. Ne deriva che le Aziende sanitarie locali non rispondono dei preesistenti debiti delle Unità cui sono subentrate (e sono, quindi, prive di legittimazione rispetto alle relative domande in giudizio), in applicazione di un principio al quale è stato attribuito chiaramente carattere di imperatività e inderogabilità e che, essendo contenuto in una delle cosiddette grandi riforme, vincola anche la legislazione regionale. Alle disposizioni di quest'ultima va pertanto attribuito, ove possibile, un significato compatibile con tale principio, dovendo, in ogni caso, peraltro, ritenersi che la successione delle nuove aziende sanitarie nei rapporti giuridici attivi e passivi posti in essere dalle strutture soppresse non può riguardare anche i debiti e i crediti pregressi.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 CORTE COST. PENDENTE, Legge 23/12/1994 num. 724 art. 6 com. 1 CORTE COST., Legge 28/12/1995 num. 549 art. 2 com. 14 CORTE COST., Decreto Legge 30/12/1996 num. 630, Legge 11/02/1997 num. 21

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)