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Sez. L, Sentenza n. 1827 del 20/02/1995 (Rv. 490544 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE | Assunzione a termine "ex lege" n. 266 del 1977 - "Ratio" - Specificità dello spettacolo o del programma - Estremi - Condizioni - Assunzione a termine per singoli spettacoli o programmi nell'ambito di spettacoli o programmi "contenitori" - Estensione.
Stato
decisa il 1995-02-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/490544-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE

A norma dell'art. 1, secondo comma, lettera e), della legge 18 aprile 1962 n. 230, come modificato dalla legge 23 maggio 1977 n. 266 - la cui "ratio" è quella di consentire, al servizio radiotelevisivo di apprestare, a vantaggio dell'intera collettività, una maggiore varietà e ricchezza di programmi e spettacoli facendo ricorso all'apporto di diverse componenti culturali, artistiche e sociali, al fine di rappresentare, in modo più completo e dialettico, la realtà che si vuole illustrare - per le assunzioni di personale riferite a specifici spettacoli o programmi radiofonici o televisivi, dovendo il relativo rapporto di lavoro rispondere ad una esigenza di carattere temporaneo che, essendo destinata ad esaurirsi in un certo tempo, non consente uno stabile inserimento del lavoratore nell'organizzazione dell'impresa, la specificità dello spettacolo o del programma, mentre non implica la straordinarietà o la occasionalità di esso, richiede che lo spettacolo o il programma stesso, oltre ad essere destinato ad una temporanea necessità (ancorché esso venga ripetuto nel tempo ed in diverse puntate), sia caratterizzato dall'appartenenza ad una specie di un certo "genus" e sia, inoltre, individuato, determinato e nominato; è necessario altresì che l'assunzione riguardi soggetti il cui apporto lavorativo si inserisca con vincolo di necessità diretta, anche se complementare e strumentale, nello specifico spettacolo o programma, sicché non può considerarsi sufficiente ad integrare l'ipotesi di legittimo ricorso al contratto a tempo determinato la semplice qualifica tecnica o artistica del personale, correlata alla produzione di spettacoli o programmi radiofonici o televisivi. I suddetti principi si applicano anche nel caso di assunzione a termine per l'effettuazione, nell'ambito di spettacoli o programmi "contenitore", di singoli spettacoli o programmi aventi ad oggetto materie con qualche profilo comune, ed inseribili, pertanto, in un contesto più ampio e generale quale appunto quello proprio del "contenitore"

Riferimenti normativi: Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1, Legge 23/05/1977 num. 266

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)