Sez. L, Sentenza n. 1060 del 06/02/1999 (Rv. 523034 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - REVOCA - IN GENERE | Mancata impugnazione del relativo provvedimento - Presentazione di nuova domanda di pensione in epoca successiva all'entrata in vigore della legge n.222 del 1984 con raggiungimento del requisito sanitario molto tempo dopo la revoca - Onere del ricorrente di provare il requisito contributivo previsto dalla citata legge - Sussistenza -Titolarità della pensione di invalidità sotto il vigore della normativa precedente - Ininfluenza.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - REVOCA - IN GENERE
Nell'ipotesi di provvedimento di revoca della pensione di invalidità (per cessazione dello stato invalidante) non impugnato dall'interessato e di presentazione, da parte di questo, di una nuova domanda di pensione in epoca successiva all'entrata in vigore della legge n. 222 del 1984 e prossima al provvedimento non impugnato, nel successivo giudizio, nel corso del quale sia stato accertato che la soglia invalidante non è stata raggiunta al momento della revoca ma dopo, il ricorrente ha l'onere di provare la sussistenza del requisito contributivo, quale previsto dalla citata legge n. 222. Infatti, il godimento di trattamento pensionistico di invalidità in epoca anteriore all'entrata in vigore della stessa legge n. 222 non consente di considerare automaticamente provato tale requisito.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 12/06/1984 num. 222 art. 1 CORTE COST., Legge 12/06/1984 num. 222 art. 4, Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 9 CORTE COST., Legge 06/07/1939 num. 1272 CORTE COST., Legge 04/04/1950 num. 218 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)