Sez. 1, Sentenza n. 593 del 29/01/1996 Cc. (dep. 13/05/1996) Rv. 204607 - 01
Istituti di prevenzione e di pena (ordinamento penitenziario) | Decreto ministeriale di sospensione delle regole del trattamento - Sorveglianza particolare - Facoltà di verifica di legittimità da parte del Tribunale di sorveglianza - Sindacato sul merito e sull'opportunità del provvedimento amministrativo - Esclusione.
Istituti di prevenzione e di pena (ordinamento penitenziario)
In ordine al provvedimento di sospensione, adottato dal Ministro di Grazia e Giustizia, della applicazione delle regole del trattamento penitenziario (art. 41 bis secondo comma ordinamento penitenziario), mentre va riaffermato il potere del Tribunale di sorveglianza di verificare la legittimità del provvedimento in ogni sua parte - con la eventuale conseguenza di una sua parziale disapplicazione -, deve tuttavia ritenersi che il Tribunale non possa oltrepassare tale controllo di legittimità (conformità del provvedimento al modello legale), ed addentrarsi in un sindacato di merito sull'opportunità dell'atto amministrativo. (Nella fattispecie la Corte ha annullato il provvedimento con cui il Tribunale di sorveglianza aveva dichiarato inefficaci alcune limitazioni imposte dal decreto ministeriale al detenuto ritenendole non giustificate dal regime di sorveglianza particolare).
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 41 bis com. 2 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)