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Sez. 1, Sentenza n. 19025 del 12/12/2003 (Rv. 568819 - 01)

ARBITRATO - PROCEDIMENTO ARBITRALE - IN GENERE | Momento iniziale del procedimento - Determinazione - Procedimento arbitrale nei confronti di Amministrazioni dello Stato - Domanda di accesso agli arbitri - Notifica presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato - Necessità - Conseguenze della relativa omissione.
Stato
decisa il 2003-12-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/568819-01

ARBITRATO - PROCEDIMENTO ARBITRALE - IN GENERE

A seguito dell'entrata in vigore della legge 5 gennaio 1994, n. 25, il momento iniziale del giudizio arbitrale va determinato con riferimento al momento della notificazione della domanda di accesso agli arbitri; pertanto - posto che, ai sensi dell'art. 11, primo comma, del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611 (nel testo sostituito dall'art. 1 della legge 25 marzo 1958, n. 260), gli atti istitutivi di giudizi che si svolgono innanzi agli arbitri devono essere notificati, a pena di nullità, alle Amministrazioni dello Stato presso l'Ufficio dell'Avvocatura dello Stato - è nullo il lodo, emesso nei confronti di organi dell'Amministrazione centrale dello Stato, allorché l'atto di accesso all'arbitrato non sia stato notificato presso l'Avvocatura dello Stato, sempre che la nullità derivante dalla mancata notifica non sia stata sanata.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 11 CORTE COST., Legge 25/03/1958 num. 260 art. 1, Legge 05/01/1994 num. 25

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)