Sez. U, Sentenza n. 6000 del 22/11/1984 (Rv. 437668 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - VIOLAZIONE DEL DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE ED INTERPOSIZIONE NELLE PRESTAZIONI LAVORATIVE, EX LEGGE N. 1369 DEL 1960 - ESTENSIONE AGLI ENTI PUBBLICI - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO CON L'ENTE PUBBLICO INTERPONENTE - NATURA PUBBLICISTICA - CONTROVERSIE RELATIVE - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - FATTISPECIE.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - VIOLAZIONE DEL DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE ED INTERPOSIZIONE NELLE PRESTAZIONI LAVORATIVE, EX LEGGE N. 1369 DEL 1960 - ESTENSIONE AGLI ENTI PUBBLICI - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO CON L'ENTE PUBBLICO INTERPONENTE - NATURA PUBBLICISTICA - CONTROVERSIE RELATIVE - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - FATTISPECIE.*
L'inosservanza del divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni lavorative, stabilito dall'art. 1 della legge 23 ottobre 1960 n. 1369 (applicabile pure nei confronti degli enti pubblici), comporta che il rapporto di lavoro si costituisce "ex lege" con l'ente interponente, od assume conseguentemente la natura propria di tutti gli altri rapporti originariamente e direttamente da esso posti in essere. Pertanto, qualora un impiegato comunale, in relazione a prestazioni in precedenza svolte alle dipendenze di una società privata, in attività rientranti nelle finalità istituzionali del comune (nella specie, assistenza dell'infanzia e degli anziani), deduca la ricorrenza di un unico rapporto di lavoro con l'ente territoriale, per l'inosservanza da parte di questo del suddetto divieto, ed avanzi pretese inerenti al rapporto stesso, deve affermarsi la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, trattandosi di controversia in materia di pubblico impiego. (V 3897/82, mass n 421847; (V 5684/80, mass n 409531).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 1 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)