diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 1384 del 23/02/1990 (Rv. 465492 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI ECONOMICI - NON ECONOMICI - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE ED INTERPOSIZIONE NELLE PRESTAZIONI LAVORATIVE - APPLICABILITÀ - VIOLAZIONE - CONSEGUENZE - RAPPORTO CON ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO - NATURA DI PUBBLICO IMPIEGO - CONTROVERSIE RELATIVE - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - LIMITI - ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO GESTORE DI IMPRESA SECONDO CRITERI DI ECONOMICITÀ E CON ORGANIZZAZIONE DISTINTA - RILEVANZA - EFFETTI.*
Stato
decisa il 1990-02-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/465492-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI ECONOMICI - NON ECONOMICI - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE ED INTERPOSIZIONE NELLE PRESTAZIONI LAVORATIVE - APPLICABILITÀ - VIOLAZIONE - CONSEGUENZE - RAPPORTO CON ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO - NATURA DI PUBBLICO IMPIEGO - CONTROVERSIE RELATIVE - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - LIMITI - ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO GESTORE DI IMPRESA SECONDO CRITERI DI ECONOMICITÀ E CON ORGANIZZAZIONE DISTINTA - RILEVANZA - EFFETTI.*

Il divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni lavorative, stabilito dall'art. 1 della legge 23 ottobre 1960 n. 1369 ed applicabile anche nei confronti degli enti pubblici, sia economici che non economici, in relazione alle attività di contenuto imprenditoriale dai medesimi svolte, comporta, in ipotesi di trasgressione, che il rapporto di lavoro si costituisce ex lege con l'ente interponente ed assume la natura propria di tutti gli altri rapporti originariamente e direttamente da esso posti in essere per lo svolgimento delle anzidette attività. Ne deriva che, trattandosi di ente pubblico non economico, il rapporto ha natura di pubblico impiego, con conseguente devoluzione delle relative controversie alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, salvo che ricorra l'ipotesi dell'impresa gestita dall'ente pubblico non economico secondo criteri di economicità e con apposita ed autonoma organizzazione distinta, anche sotto il profilo contabile e finanziario, da quella pubblicistica dell'ente, perché in tal caso il rapporto ha natura privatistica e rientra nella giurisdizione ordinaria. (V 6522/87, mass n 454779; (V 6000/84, mass n 437668; (V 3358/83, mass n 428251; (V 5849/82, mass n 423595; (V 878/76, mass n 379550).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 1 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)