Sez. 1, Sentenza n. 13042 del 24/11/1999 (Rv. 531458 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - FORO FACOLTATIVO - IN GENERE | Articolo di stampa periodica - Lesione del diritto alla reputazione - Controversie relative al risarcimento del danno - Giudice territorialmente competente ex art. 20 cod.proc.civ. - Individuazione - Criteri - Disciplina dell'art. 30 della legge n. 223 del 1990 - Applicabilità analogica - Esclusione - Carattere implicitamente confermativo dei suddetti criteri come regola generale.
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - FORO FACOLTATIVO - IN GENERE
In tema di risarcimento del danno extracontrattuale per lesione del diritto alla reputazione, conseguente alla pubblicazione di un articolo su stampa periodica, territorialmente competente a decidere la causa a norma dell'art. 20 cod.proc.civ. è, alternativamente, il giudice del luogo ove il quotidiano è stampato, perché in esso per la prima volta la notizia diffamatoria diviene pubblica e, quindi, idonea a pregiudicare l'altrui diritto ("forum commissi delicti"), ovvero il giudice del luogo ove il danneggiante ha la residenza o il domicilio ("forum destinatae solutionis"), essendo l'obbligazione da fatto illecito un debito di valore, il cui adempimento va effettuato al domicilio che il debitore aveva al tempo della scadenza (in motivazione la Suprema Corte ha osservato che tali conclusioni, quanto al foro del luogo della stampa, non risultato infirmate dalla circostanza che l'art. 30 della legge n. 223 del 1990 abbia assunto come "forum commissi delicti", nel caso del reato di diffamazione commesso attraverso l'impiego del mezzo radiotelevisivo, quello del luogo di residenza della persona offesa, nel caso di attribuzione di fatto determinato, e dal fatto che tale disciplina sia stata considerata giustificata dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 42 del 1996, poiché, ferma l'impossibilità di un'estensione analogica di essa, il fatto che il legislatore sia dovuto intervenire con un'espressa previsione normativa, conferma la regola generale come sopra ricostruita).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)