Sez. 3, Sentenza n. 4599 del 11/04/2000 (Rv. 535572 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - FORO FACOLTATIVO - IN GENERE | Articolo di stampa periodica - Lesione del diritto alla reputazione - Controversie relative al risarcimento del danno - Giudice territorialmente competente ex art. 20 cod. proc. civ. - Individuazione - Criteri.
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - FORO FACOLTATIVO - IN GENERE
In tema di risarcimento del danno extracontrattuale per lesione del diritto alla reputazione, conseguente alla pubblicazione di un articolo su stampa periodica, territorialmente competente a decidere la causa a norma dell'art. 20 cod. proc. civ. è, alternativamente, il giudice del luogo ove il quotidiano è stampato, perché in esso per la prima volta la notizia diffamatoria diviene pubblica e, quindi, idonea a pregiudicare l'altrui diritto, ("forum commissi delicti"), ovvero il giudice del luogo ove il danneggiante ha la residenza o il domicilio ("forum destinatae solutionis"), essendo l'obbligazione da fatto illecito un debito di valore, il cui adempimento va effettuato al domicilio che il debitore aveva al tempo della scadenza. In senso contrario non rileva che il quotidiano sia stampato in edizioni diverse appositamente teletrasmesse nelle varie zone del territorio nazionale, in quanto il "forum commissi delicti" è quello in cui ha sede la redazione centrale del quotidiano e non quello delle trasmissioni in facsimile delle copie a diffusione regionale.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 18 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 19 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1182
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)