Sez. 5 - , Sentenza n. 48916 del 01/10/2018 Ud. (dep. 25/10/2018) Rv. 274183 - 01
NULLITÀ - NULLITÀ DI ORDINE GENERALE - NULLITÀ A REGIME INTERMEDIO - IN GENERE | Decreto di citazione in appello - Erronea notificazione in luogo diverso dal domicilio eletto con istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel giudizio di primo grado - Nullità assoluta - Esclusione - Nullità a regime intermedio - Sussistenza - Condizioni - Fattispecie.
NULLITÀ - NULLITÀ DI ORDINE GENERALE - NULLITÀ A REGIME INTERMEDIO - IN GENERE
Il decreto di citazione in appello notificato all'imputato in luogo diverso rispetto al domicilio validamente eletto con l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata nel corso del giudizio di primo grado, integra una nullità di ordine generale a regime intermedio, come tale deducibile entro i termini decadenziali previsti dall'art. 182 cod. proc. pen., sempre che non risulti in concreto inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte del destinatario, nel qual caso integra invece una nullità assoluta per omessa notificazione ex art. 179 cod. proc. pen. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto valida la notificazione del decreto di citazione in appello avvenuta presso il luogo di residenza dell'imputato, nelle mani della suocera, piuttosto che nel domicilio eletto, dato che il ricorrente non aveva fornito specifica indicazione della inidoneità della predetta notifica).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 lett. C, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 184, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 183, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 180 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)