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Sez. 5, Sentenza n. 9419 del 30/04/2014 (Rv. 630310 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Art. 16 della legge n. 289 del 2002 - Presupposto - Pendenza della lite - Accertamento IRPEF nei confronti del socio - Definitività - Intangibilità dell'atto impositivo - Inconfigurabilità della lite pendente - Impugnazione dell'avviso emesso nei confronti della società ex art. 40, secondo comma, del d.P.R. n. 600 del 1973 - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2014-04-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/630310-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE

In tema di condono fiscale, la definitività dell'autonomo avviso di accertamento, emesso ai fini IRPEF, nei confronti del socio ne comporta l'intangibilità, escludendone, pertanto, la possibilità di invocare la sussistenza del presupposto (pendenza del giudizio) per la definizione agevolata di cui all'art. 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, anche qualora il socio abbia impugnato l'avviso di accertamento, ex art. 40, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, emesso nei confronti della società, in quanto, nonostante il modello unitario di rettifica, la pretesa tributaria si esplica con una duplicità di avvisi, diretti a soggetti diversi (soci e società) per imposte differenti (ILOR e IRPEF).

Riferimenti normativi: Legge 27/12/2002 num. 289 art. 16 CORTE COST. PENDENTE, Legge 27/02/2004 num. 47, Decreto Legge 24/12/2003 num. 355 art. 23 decies com. 3, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 40 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)