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Sez. 1, Sentenza n. 4148 del 26/04/1999 (Rv. 525754 - 01)

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - RICONOSCIMENTO - CONDIZIONI - RIFIUTO DEL CONSENSO DA PARTE DELL'ALTRO GENITORE - PROCEDIMENTO DI OPPOSIZIONE AL TRIBUNALE PER I MINORENNI | Impugnazione avverso la sentenza di primo grado - Rispetto del termine breve per appellare - Deposito in cancelleria del ricorso entro trenta giorni dalla notifica della sentenza - Necessità - Utilizzo della forma dell'atto di citazione - Conseguenze - Deposito nel termine suddetto dell'atto di citazione notificato - Necessità.
Stato
decisa il 1999-04-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/525754-01

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - RICONOSCIMENTO - CONDIZIONI - RIFIUTO DEL CONSENSO DA PARTE DELL'ALTRO GENITORE - PROCEDIMENTO DI OPPOSIZIONE AL TRIBUNALE PER I MINORENNI

Al pari di quanto accade in tema di controversie in tema di dichiarazione giudiziale di paternità naturale di minori, anche nel procedimento previsto dall'art. 250, quarto comma, cod. civ., avente ad oggetto l'indagine sulla legittimità del rifiuto al secondo riconoscimento opposto dal genitore che per primo abbia riconosciuto il figlio, il termine breve per appellare è rispettato con il tempestivo deposito in cancelleria del ricorso entro trenta giorni dalla notifica della sentenza, mentre, nel caso in cui l'impugnazione sia stata proposta con citazione a udienza fissa, il gravame deve considerarsi tempestivo e validamente proposto purché il deposito della citazione avvenga entro il termine di trenta giorni dalla notifica della sentenza, essendo detto deposito l'atto con il quale, nei procedimenti camerali, l'impugnazione è proposta.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 250 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 739 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)