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Sez. 1, Sentenza n. 5143 del 07/10/1982 (Rv. 423017 - 01)

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - COSTITUZIONE - MODI DI FORMAZIONE DEL CAPITALE - DELLE AZIONI - UNICO AZIONISTA - DISCIPLINA EX ART. 2362 COD. CIV. - APPLICABILITÀ - CONDIZIONI - RIDUZIONE DEI SOCI A UN SOLO SOGGETTO - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1982-10-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/423017-01

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - COSTITUZIONE - MODI DI FORMAZIONE DEL CAPITALE - DELLE AZIONI - UNICO AZIONISTA - DISCIPLINA EX ART. 2362 COD. CIV. - APPLICABILITÀ - CONDIZIONI - RIDUZIONE DEI SOCI A UN SOLO SOGGETTO - NECESSITÀ.*

L'art. 2362 cod. civ., sancendo la responsabilità illimitata dell'unico azionista per le obbligazioni sociali relative al tempo in cui egli è stato titolare dell'intero pacchetto azionario, deroga al principio generale della responsabilità limitata previsto dagli artt. 2325 e 2472 cod. civ. e, quindi, non è applicabile analogicamente ad ipotesi diverse da quella prevista, la quale si configura solo quando i soci sono ridotti ad un solo soggetto (o per le stesse risultanze formali o per l'accertamento della presenza meramente fittizia di altri soci), e non quando uno dei soci si trovi in posizione dominante riguardo alla volontà gestionale ed agli effetti patrimoniali della gestione medesima, né se il pacchetto azionario di una seconda o di altre società risultanti tra i soci sia posseduto totalitariamente dal socio dominante. (V 6594/81, mass n 417448).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2325, Cod. Civ. art. 2362, Cod. Civ. art. 2472

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)