Sez. 1, Sentenza n. 2053 del 10/03/1999 (Rv. 523991 - 01)
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - RAPPORTI CON I TERZI - OBBLIGAZIONI SOCIALI - IN GENERE | Imputabilità esclusiva alla società - Eccezione ex art. 2362 cod. civ. - Portata - Estensione analogica ad ipotesi diverse da quella prevista - Esclusione - Fattispecie.
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - RAPPORTI CON I TERZI - OBBLIGAZIONI SOCIALI - IN GENERE
La personalità giuridica delle società di capitali (e la conseguente autonomia patrimoniale perfetta) comportano l'esclusiva imputabilità all'ente degli atti compiuti e dell'attività svolta in suo nome, nonché delle relative conseguenze patrimoniali sfavorevoli, poiché la norma di cui all'art. 2362 cod.civ. (che sancisce la responsabilità illimitata dell'unico azionista per le obbligazioni sociali) ha carattere derogatorio, in via eccezionale, ai detti principi, e non è, pertanto, suscettibile di applicazione analogica ad ipotesi diverse da quella espressamente prevista. (Nella specie, i soci di una S.p.A., titolari della quasi totalità del capitale sociale, avevano costituito in pegno indivisibile un certo numero di azioni della società stessa - in veste di terzi datori di garanzia reale - a garanzia di un fido accordato alla società da una banca che, all'esito di successive operazioni societarie di riduzione prima, di azzeramento poi del capitale sociale, aveva chiesto che i soci stessi fossero condannati alla ricostituzione dell'originario valore del pegno azionario ed al risarcimento del danno, quantificabile nella perdita del valore delle azioni date in pegno come conseguenza delle delibere assembleari. Il giudice di merito, nel respingere la richiesta, ebbe ad osservare che l'apertura di credito era stata concessa alla società quale soggetto distinto ed autonomo dalle persone dei soci - che pure ne detenevano la quasi totalità delle partecipazioni azionarie - , con sentenza confermata dalla S.C. che ha, nell'occasione, sancito il principio di diritto di cui in massima).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2325, Cod. Civ. art. 2362
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)