Sez. L, Sentenza n. 10212 del 20/10/1990 (Rv. 469501 - 01)
ELEZIONI - SEZIONI ED UFFICI ELETTORALI - RAPPRESENTANTI DI LISTA - DIRITTO A TRE GIORNI DI FERIE RETRIBUITE - SUSSISTENZA.*
ELEZIONI - SEZIONI ED UFFICI ELETTORALI - RAPPRESENTANTI DI LISTA - DIRITTO A TRE GIORNI DI FERIE RETRIBUITE - SUSSISTENZA.*
I rappresentanti di lista rientrano fra i soggetti chiamati ad adempiere funzioni elettorali, ai quali l'art. 119 del T.U. N. 361 del 1957 sull'elezione dei membri del Parlamento riconosce il diritto a tre giorni di ferie retribuite, atteso che al termine "chiamati" può attribuirsi solo il significato generico di "scelti" e che anche i rappresentanti, ancorché la relativa attività non sia obbligatoria, adempiono funzioni elettorali, tanto da essere inclusi nella categoria dei pubblici ufficiali a norma dell'art. 40 dello stesso T.U., contribuendo a garantire la regolarità delle operazioni elettorali e, quindi, alla realizzazione di un interesse pubblico (art. 49 cost.), mentre ai fini della negazione del suindicato diritto è irrilevante la legge sul finanziamento pubblico dei partiti. (Conf 5441/88, mass n 460051; (Conf 5264/88, mass n 459944; (Conf 5118/87, mass n 453715; (Conf 4081/87, mass n 452866).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 49, DPR 30/03/1957 num. 361 art. 40, DPR 30/03/1957 num. 361 art. 119 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)