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Sez. L, Sentenza n. 5441 del 08/10/1988 (Rv. 460051 - 01)

ELEZIONI - SEZIONI ED UFFICI ELETTORALI - SOGGETTI CHIAMATI AD ADEMPIERE FUNZIONI ELETTORALI - RAPPRESENTANTI DI LISTA - INCLUSIONE - DIRITTO A TRE GIORNI DI FERIE RETRIBUITE - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1988-10-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/460051-01

ELEZIONI - SEZIONI ED UFFICI ELETTORALI - SOGGETTI CHIAMATI AD ADEMPIERE FUNZIONI ELETTORALI - RAPPRESENTANTI DI LISTA - INCLUSIONE - DIRITTO A TRE GIORNI DI FERIE RETRIBUITE - SUSSISTENZA.*

I rappresentanti di lista - ai quali l'art. 40 del T.U. N. 361 del 1957 (sull'elezione dei membri del Parlamento) attribuisce la qualifica di pubblici ufficiali - sono da considerare inclusi tra i soggetti chiamati ad adempiere funzioni elettorali, ai quali l'art. 119 dello stesso T.U. (esteso alle elezioni comunali, provinciali e regionali dall'art. 1 della legge n. 178 del 1981) riconosce il diritto a tre giorni di ferie retribuite, atteso che al termine "chiamati" non può attribuirsi un significato ostativo alla inclusione predetta e che anche i rappresentanti, ancorché siano designati dai partiti, adempiono funzioni elettorali, contribuendo a garantire che le operazioni elettorali non si svolgano in danno delle liste rappresentate e, attraverso tale via, alla realizzazione dell'interesse pubblico relativo al concorso alla Determinazione della politica nazionale secondo il dettato dell'art. 49 della Costituzione. (Conf 4081/87, mass n 452866).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 49, DPR 30/03/1957 num. 361 art. 40, DPR 30/03/1957 num. 361 art. 119 CORTE COST., Legge 30/04/1981 num. 178 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)