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Sez. L, Sentenza n. 5264 del 28/09/1988 (Rv. 459944 - 01)

ELEZIONI - SEZIONI ED UFFICI ELETTORALI - CHIAMATI AD ADEMPIERE LE RELATIVE FUNZIONI - DIRITTO A TRE GIORNI DI FERIE RETRIBUITE - RAPPRESENTANTI DI LISTA - INCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1988-09-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/459944-01

ELEZIONI - SEZIONI ED UFFICI ELETTORALI - CHIAMATI AD ADEMPIERE LE RELATIVE FUNZIONI - DIRITTO A TRE GIORNI DI FERIE RETRIBUITE - RAPPRESENTANTI DI LISTA - INCLUSIONE.*

A norma dell'art. 119 del testo unico delle leggi elettorali, approvato con d.P.R. 30 marzo 1957 n. 361, tra i chiamati ad adempiere funzioni presso gli uffici elettorali devono ritenersi compresi - ai fini dell'applicazione del particolare trattamento ivi previsto, consistente in tre giorni di ferie retribuite anche i rappresentanti di lista. (Conf 4081/87, mass n 452866; (Conf 5118/87, mass n 453715).*

Riferimenti normativi: DPR 30/03/1957 num. 361 art. 119 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)