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Sez. U, Sentenza n. 7273 del 13/07/1990 (Rv. 468239 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - IMPUGNAZIONI - COMPORTAMENTO DI UN AVVOCATO - IDONEITÀ A LEDERE IL DECORO E LA DIGNITÀ PROFESSIONALE - APPREZZAMENTO DEL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1990-07-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/468239-01

AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - IMPUGNAZIONI - COMPORTAMENTO DI UN AVVOCATO - IDONEITÀ A LEDERE IL DECORO E LA DIGNITÀ PROFESSIONALE - APPREZZAMENTO DEL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE.*

L'apprezzamento del consiglio nazionale forense circa l'idoneità di un determinato comportamento di un avvocato a ledere il decoro e la dignità professionale tutelati dall'art. 38 del R.d.l. 27 novembre 1933 n. 1578 (ordinamento della professione di avvocato e procuratore) è incensurabile in Sede di legittimità, se sorretto da adeguata motivazione. (nella specie, la S.C. ha confermato la decisione del consiglio, che aveva ritenuto meritevole della censura il professionista il quale, servendosi degli stessi locali, aveva operato nel contempo come avvocato e nell'interesse della società finanziaria di cui era socio di maggioranza, contrattando personalmente la concessione di mutui e curando le azioni esecutive contro i debitori inadempienti). (V 6249/82, mass n 423906).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 38

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)