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Sez. 6 - 1, Sentenza n. 2035 del 30/01/2014 (Rv. 629799 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - TERMINI - PER LA DECORRENZA DEI TERMINI DI IMPUGNAZIONE | Posta privata - Data di consegna del plico al destinatario - Fede privilegiata al fine della decorrenza del termine per impugnare - Esclusione - Fondamento - Fattispecie in tema di comunicazione del deposito dello stato passivo del fallimento.
Stato
decisa il 2014-01-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/629799-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - TERMINI - PER LA DECORRENZA DEI TERMINI DI IMPUGNAZIONE

L'incaricato di un servizio di posta privata non riveste, a differenza dell'agente del fornitore servizio postale universale, la qualità di pubblico ufficiale, onde gli atti dal medesimo redatti non godono di alcuna presunzione di veridicità fino a querela di falso. Ne consegue che, pur nei casi in cui la legge consente la notificazione direttamente a mezzo del servizio postale con spedizione dell'atto in plico con raccomandata con avviso di ricevimento, l'attestazione della data di consegna del plico non è idonea a far decorrere il termine iniziale per proporre impugnazione. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto che, in mancanza di prova della data di consegna della comunicazione, eseguita dalla cancelleria tramite un servizio di poste private, relativa al deposito dello stato passivo del fallimento, l'opposizione al medesimo fosse tempestiva).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 97, Legge Falliment. art. 98 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2699, Cod. Civ. art. 2700 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)