Sez. 5, Sentenza n. 17723 del 04/08/2006 (Rv. 592906 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - NOTIFICAZIONI - IN GENERE | Formalità - Art. 16 del d.lgs. n. 546 del 1992 - Notificazione in via diretta a mezzo del servizio postale - Questione di costituzionalità in rapporto agli artt. 3 e 24 Cost. - Manifesta infondatezza - Avviso di ricevimento - Natura - Atto pubblico - Conseguenze.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - NOTIFICAZIONI - IN GENERE
In tema di contenzioso tributario, l'art. 16, comma 3, del d. lgs. n. 546 del 1992, prevede che le notificazioni possano essere fatte anche direttamente a mezzo del servizio postale, mediante spedizione dell'atto in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento. Tale disposizione abilita il notificante alla notificazione in via diretta, cioè senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario (ma pur sempre con quella dell'ufficiale postale), e, quindi, a modalità di notificazione semplificata, che, data anche la spiccata specificità del processo tributario (cfr. Corte cost., sent. n. 18 del 2000) non violano gli artt. 3 e 24 della Costituzione. Nell'eventualità che la notificazione avvenga in via diretta a mezzo del servizio postale, l'avviso di ricevimento del plico costituisce atto pubblico ai sensi dell'art. 2699 cod. civ. e, pertanto, le attestazioni in esso contenute godono della stessa fede privilegiata di quelle relative alla procedura di notificazione a mezzo posta eseguita per il tramite dell'ufficiale giudiziario.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2699, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 16 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)