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Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 16949 del 24/07/2014 (Rv. 632505 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA | Notificazione mediante invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento - Regolarità - Necessità di redigere relata di notifica - Esclusione - Fattispecie in tema di consegna al portiere da parte di agenzia di recapito convenzionata.
Stato
decisa il 2014-07-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/632505-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA

In tema di notificazione a mezzo del servizio postale della cartella esattoriale emessa per la riscossione di imposte o sanzioni amministrative, la notificazione può essere eseguita anche mediante invio, da parte dell'esattore, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso si ha per avvenuta alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente o dal consegnatario (nella specie, il portiere), senza necessità di redigere un'apposita relata di notifica, rispondendo tale soluzione al disposto di cui all'art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, che prescrive l'onere per l'esattore di conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione di notifica o l'avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto validamente effettuata la notificazione a mezzo posta di cartella esattoriale consegnata al portiere da parte di agenzia di recapito in regime di convenzione con l'amministrazione postale, alla quale l'esattore si era rivolto, mentre il plico era stato consegnato all'agenzia privata di recapito per una autonoma determinazione dell'ufficio postale).

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 26 CORTE COST., Decreto Legisl. 22/07/1999 num. 261 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)