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Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 2262 del 31/01/2013 (Rv. 625082 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE | Notifiche a mezzo posta - Procedure amministrative e giudiziarie - Mediante il "fornitore del servizio universale" - Necessità - Sanzione in caso di raccomandata spedita tramite servizio di posta privata - Inesistenza della notifica.
Stato
decisa il 2013-01-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/625082-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE

In tema di notifiche a mezzo posta, il d.lgs. 22 luglio 1999, n. 261, pur liberalizzando i servizi postali in attuazione della direttiva 97/67/CE, all'art. 4, comma quinto, ha continuato a riservare in via esclusiva, per esigenze di ordine pubblico, al fornitore del servizio universale (l'Ente Poste), gli invii raccomandati attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie. Ne consegue che, in tali procedure, la consegna e la spedizione mediante raccomandata, affidata ad un servizio di posta privata, non sono assistite dalla funzione probatoria che l'art. 1 del citato d.lgs. n. 261 del 1999 ricollega alla nozione di "invii raccomandati" e devono, pertanto, considerarsi inesistenti.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 22/07/1999 num. 261 art. 1, Decreto Legisl. 22/07/1999 num. 261 art. 4, Cod. Proc. Civ. art. 140 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)