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Sez. L, Sentenza n. 5808 del 28/06/1997 (Rv. 505555 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE | Giornalieri di campagna - Ammontare dei contributi stabilito in riferimento alle retribuzioni medie per provincia - Possibilità di riduzione dell'orario giornaliero contrattuale alla stregua delle consuetudini locali - Rilevanza dell'orario di fatto praticato - Conseguenze.
Stato
decisa il 1997-06-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/505555-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE

Per il disposto dell'art. 28 comma primo d.P.R. 27 aprile 1968 n. 488 l'ammontare dei contributi per i giornalieri di campagna è stabilito in riferimento alle retribuzioni medie da determinarsi annualmente con decreto del Ministero per il lavoro e la previdenza sociale per provincia e non su base nazionale, con la conseguenza che, ove la contrattazione collettiva nazionale fissi un orario giornaliero in sei ore e quaranta minuti, prevedendo altresì la possibilità di una sua riduzione, secondo le consuetudini locali, la paga giornaliera da prendere a base per la determinazione dei contributi deve essere commisurata, senza che ciò comporti violazione del principio di eguaglianza, all'orario di fatto praticato (nella specie con riguardo alle cinque ore effettivamente osservate nella provincia di Lecce), con l'ulteriore conseguenza che il giudice ordinario può disapplicare un decreto ministeriale che prendendo in considerazione una retribuzione rapportata ad un orario giornaliero maggiore di quello effettivamente praticato in una determinata provincia prenda a parametro, per il calcolo dei contributi, retribuzioni notevolmente sperequate, rispetto alla retribuzione, in concreto stabilita dalla consuetudine, sempre che l'importo di quest'ultima risulti sufficiente a garantire ai lavoratori le essenziali esigenze e le prestazioni previdenziali previste dalla legge. (Sent. Corte Cost. n. 342 del 1992).

Riferimenti normativi: DPR 27/04/1968 num. 488 art. 28 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST., Legge 23/12/1994 num. 724 art. 18 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)