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Sez. L, Sentenza n. 4926 del 10/03/2004 (Rv. 570952 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE | Ammontare dei contributi per i giornalieri di campagna - Riferimento alle retribuzioni medie da determinarsi annualmente con decreto ministeriale - Disapplicazione del decreto ministeriale - Potere del giudice ordinario - Condizioni - Sussistenza del presupposto della rilevante sperequazione rispetto alla retribuzione effettiva - Necessità - Fattispecie relativa all'orario osservato nella provincia di Lecce.
Stato
decisa il 2004-03-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/570952-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE

In tema di determinazione dell'ammontare dei contributi per i giornalieri di campagna - che, ai sensi dell'art. 28 d.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, è stabilito con riferimento alle retribuzioni medie da determinarsi annualmente (con decreto del ministro del lavoro e della previdenza sociale) per provincia, e non già su base nazionale - il giudice ordinario può bensì disapplicare un decreto ministeriale che, prendendo in considerazione una retribuzione rapportata ad un orario giornaliero maggiore di quello effettivamente praticato in una determinata provincia, finisca col prendere a parametro, per il calcolo dei contributi, retribuzioni notevolmente sperequate rispetto alle retribuzioni previste dalle pattuizioni più usuali in ambito locale, (v. C. Cost. n. 342 del 1992), ma deve adeguatamente motivare in ordine alla sussistenza del presupposto della rilevante sperequazione, senza limitare il proprio accertamento al rilievo che in ambito locale sia previsto un orario ridotto rispetto a quello stabilito dalla contrattazione nazionale tenendo conto che la sperequazione legittimante la disapplicazione del decreto deve essere "grave" e riguardare le retribuzioni, non già la durata della prestazione lavorativa. Il detto potere di disapplicazione, tuttavia, non può essere esercitato quando le retribuzioni indicate nel decreto ministeriale, sebbene superiori a quelle medie locali, siano funzionali ad assicurare un minimo adeguato di tutela previdenziale. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata la quale, sulla base del rilievo che in provincia di Lecce veniva svolto un orario di lavoro di cinque ore, aveva disapplicato il decreto ministeriale che, per la medesima provincia, determinava la retribuzione utile ai fini contributivi prendendo in considerazione l'orario di sei ore e quaranta minuti previsto dai contratti collettivi nazionali, senza tuttavia motivare in ordine alla sussistenza di una grave sperequazione tra le retribuzioni giornaliere come determinate dal decreto ministeriale e quelle prevalentemente praticate).

Riferimenti normativi: DPR 27/04/1968 num. 488 art. 28 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST., Legge 23/12/1994 num. 724 art. 18 com. 17 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)