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Sez. U, Sentenza n. 11647 del 25/11/1993 (Rv. 484480 - 01)

Assistenza e beneficenza pubblica - Maternità e infanzia - O.N.M.I. (protezione ed assistenza della maternità ed infanzia) - In genere | Soppressione dell'ente - Controversie instaurate dagli ex dipendenti trasferiti agli enti locali per il conseguimento dell'indennità di anzianità maturata nel pregresso rapporto - Devoluzione alla giurisdizione del giudice ordinario.
Stato
decisa il 1993-11-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/484480-01

Assistenza e beneficenza pubblica - Maternità e infanzia - O.N.M.I. (protezione ed assistenza della maternità ed infanzia) - In genere

Le controversie aventi ad oggetto le domande proposte contro l'I.N.A.D.E.L. da ex dipendenti dell'O.N.M.I. trasferiti ad enti locali per conseguire l'indennità di anzianità in relazione all'attività lavorativa espletata alle dipendenze dell'Opera soppressa sono devolute - al pari delle controversie concernenti l'indennità di buonuscita (in relazione alla stessa attività lavorativa) e l'indennità premio di servizio (in relazione alla successiva attività presso altri enti locali) - alla giurisdizione del giudice ordinario, atteso che per la continuità del rapporto di pubblico impiego - nonostante l'intervento mutamento del datore di lavoro - detta indennità di anzianità confluisce nell'unico trattamento di fine servizio liquidato dall'I.N.A.D.E.L. ed assume, perciò, natura previdenziale, configurandosi quel rapporto come un mero presupposto esterno del rapporto previdenziale.

Riferimenti normativi: Legge 23/12/1975 num. 698 art. 9 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)