Sez. U, Sentenza n. 4149 del 11/04/1995 (Rv. 491738 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI | Dipendente di ente locale - Domanda di liquidazione dell'indennità premio di servizio e di ricongiunzione al servizio prestato alle dipendenza dello Stato - Devoluzione alla giurisdizione del giudice ordinario - Disciplina ex art. 6 legge n. 75 del 1980 - Applicabilità - Esclusione.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI
La domanda del dipendente di un ente locale, proposta per ottenere la liquidazione dell'indennità premio di servizio, che tenga conto, ai sensi dell'art. 14 della legge 22 giugno 1954 n. 523 (in tema di ricongiunzione dei servizi, ai fini del trattamento di quiescenza e della buonuscita) del servizio precedentemente prestato alle dipendenze dello Stato, è devoluta alla giurisdizione del Giudice Ordinario, perché la ricongiunzione del servizio, ai sensi di tale norma, dà luogo a un'indennità unica di fine rapporto - qualificata dallo status del dipendente al momento della definitiva cessazione dal servizio; e, quindi, nell'ipotesi di soggetto che da ultimo sia stato alle dipendenze di un ente locale, solo all'indennità premio di servizio - e considerato che la norma dell'art. 6 della legge 20 marzo 1980 n. 75, la quale ha introdotto un'eccezione al principio generale della giurisdizione del giudice ordinario sui diritti soggettivi, non è applicabile analogicamente a personale diverso da quello dello Stato e delle aziende autonome.
Riferimenti normativi: Legge 22/06/1954 num. 523 art. 14, Legge 20/03/1980 num. 75 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)