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Sez. 2, Sentenza n. 2112 del 24/02/2000 (Rv. 534375 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - "COMPENSATIO LUCRI CUM DANNO" | Deduzione dell'obbligato al risarcimento - Eccezione in senso proprio - Esclusione.
Stato
decisa il 2000-02-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/534375-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - "COMPENSATIO LUCRI CUM DANNO"

La richiesta di colui che è chiamato a risarcire un danno, di liquidare lo stesso tenendo conto dei vantaggi che il danneggiato ha ricevuto dal suo illecito non è qualificabile come eccezione in senso proprio e quindi non è soggetta alle preclusioni che valgono per quest'ultime. L'unicità del fatto generatore sia del danno che del vantaggio esclude, infatti, la modificazione della materia del contendere e la proposizione della eccezione in discorso si risolve in una richiesta di liquidazione del danno che tenga conto dell'effettivo pregiudizio subito dal danneggiato e sia il risultato di una valutazione globale delle conseguenze dell'illecito nel patrimonio e nella sfera economica del danneggiato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)