Sez. L, Sentenza n. 1677 del 12/03/1986 (Rv. 445026 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - ACCERTAMENTO DELL'ILLEGITTIMITÀ DEL RECESSO E CONDANNA DEL DATORE DI LAVORO AL RISARCIMENTO DEL DANNO - "COMPENSATIO LUCRI CUM DAMNO" - DEDUZIONE IN APPELLO - AMMISSIBILITÀ.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - ACCERTAMENTO DELL'ILLEGITTIMITÀ DEL RECESSO E CONDANNA DEL DATORE DI LAVORO AL RISARCIMENTO DEL DANNO - "COMPENSATIO LUCRI CUM DAMNO" - DEDUZIONE IN APPELLO - AMMISSIBILITÀ.*
Con riguardo al giudizio conclusosi in primo grado con l'accertamento dell'illegittimità del licenziamento e la condanna al risarcimento del danno in favore del lavoratore non è precluso al datore di lavoro di eccepire in grado d'appello - al fine di veder ridotto al limite legale delle cinque mensilità di retribuzione il danno subito dal lavoratore prima dell'ordine di reintegrazione - la cosiddetta compensatio lucri cum damno per aver il lavoratore suddetto trovato un'altra occupazione e percepito quindi un altro reddito, atteso che l'allegazione di tale circostanza di fatto non ha caratteri della eccezione in senso proprio e quindi non è soggetta alle preclusioni di cui all'art. 437 cod. proc. civ.. (V 6134/84, mass n 437776).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)