Sez. 2, Sentenza n. 2506 del 06/10/1973 (Rv. 365945 - 01)
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - ATTO PUBBLICO - EFFICACIA.*
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - ATTO PUBBLICO - EFFICACIA.*
Per il disposto dell'art 2700 cod civ gli Atti pubblici fanno fede fino a querela di falso solo per quanto attiene alla provenienza del documento ed ai fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti. Tale efficacia probatoria non si estende al contenuto sostanziale delle dichiarazioni delle parti e cioe alla veridicita ed esattezza delle dichiarazioni stesse, le quali possono essere contrastate con qualsiasi mezzo di prova. (Conf 1569/69, mass n 340461).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2700 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)