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Sez. 3, Sentenza n. 4966 del 04/06/1997 (Rv. 504922 - 01)

USUFRUTTO - USO - ABITAZIONE - USUFRUTTO - OBBLIGHI DELL'USUFRUTTUARIO - LIQUIDAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE - LOCAZIONI CONCLUSE DALL'USUFRUTTUARIO | Contratto di affitto di fondo rustico stipulato dall'usufruttuario - Cessazione dell'usufrutto - Opponibilità al proprietario - Condizioni - Abrogazione implicita dell'art. 999 cod. civ. in conseguenza della legge n. 203 del 1982 - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-06-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/504922-01

USUFRUTTO - USO - ABITAZIONE - USUFRUTTO - OBBLIGHI DELL'USUFRUTTUARIO - LIQUIDAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE - LOCAZIONI CONCLUSE DALL'USUFRUTTUARIO

L'art. 999 cod. civ., a norma del quale le locazioni concluse dall'usufruttuario ed in corso alla data di cessazione dell'usufrutto sono opponibili al proprietario purché constino da atto pubblico o da scrittura privata di data certa anteriore, non è stato implicitamente abrogato dalla legge 3 maggio 1982 n. 203, che non disciplina anche le condizioni di forma e di sostanza richieste per l'opponibilità al proprietario del contratto di affitto di fondo rustico concluso dall'usufruttuario.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 999, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 41

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)