Sez. 3, Sentenza n. 1915 del 23/02/1988 (Rv. 457822 - 01)
USUFRUTTO - OBBLIGHI DELL'USUFRUTTUARIO - LIQUIDAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE - LOCAZIONI CONCLUSE DALL'USUFRUTTUARIO - LOCAZIONI IN CORSO AL MOMENTO DELLA CESSAZIONE DELL'USUFRUTTO - REGIME INTRODOTTO DALLA LEGGE N. 203 DEL 1982 IN TEMA DI CONTRATTI AGRARI - IRRILEVANZA - OPPONIBILITÀ DELLE PREDETTE LOCAZIONI AL PROPRIETARIO - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
USUFRUTTO - OBBLIGHI DELL'USUFRUTTUARIO - LIQUIDAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE - LOCAZIONI CONCLUSE DALL'USUFRUTTUARIO - LOCAZIONI IN CORSO AL MOMENTO DELLA CESSAZIONE DELL'USUFRUTTO - REGIME INTRODOTTO DALLA LEGGE N. 203 DEL 1982 IN TEMA DI CONTRATTI AGRARI - IRRILEVANZA - OPPONIBILITÀ DELLE PREDETTE LOCAZIONI AL PROPRIETARIO - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
L'abrogazione di tutte le precedenti Disposizioni incompatibili che è sancita dall'art. 58, secondo comma, della legge n. 203 del 1982 (nuova disciplina dei contratti agrari), non colpisce la disposizione prevista dal primo comma dell'art. 999 cod. civ. - laddove prevede che le locazioni concluse dall'usufruttuario in corso al tempo della cessazione dell'usufrutto sono opponibili al proprietario purché constino da atto pubblico o da scrittura privata di data certa anteriore - non sussistendo alcuna incompatibilità logica e/o giuridica fra la disciplina codicistica relativa alle condizioni formali di opponibilità di dette locazioni e la nuova normativa dei contratti agrari che nulla dispone al riguardo ed incidendo quest'ultima soltanto sull'elemento temporale del rapporto opponibile, diversamente regolato dal citato art. 999. (V 2418/84, mass n 434450; (V 1577/81, mass n 412237).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 999, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 2, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 58
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)