Sez. 2, Sentenza n. 2147 del 26/03/1983 (Rv. 427002 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DEL PROCURATORE - PROSECUZIONE DEL PROCESSO - RIASSUNZIONE - TERMINE - DECORRENZA - DELLA CONOSCENZA LEGALE - NECESSITÀ - CONOSCENZA DI FATTO DELL'EVENTO INTERRUTTIVO - IRRILEVANZA.*
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DEL PROCURATORE - PROSECUZIONE DEL PROCESSO - RIASSUNZIONE - TERMINE - DECORRENZA - DELLA CONOSCENZA LEGALE - NECESSITÀ - CONOSCENZA DI FATTO DELL'EVENTO INTERRUTTIVO - IRRILEVANZA.*
A seguito della sentenza n. 139 del 15 dicembre 1967 della Corte costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 305 cod. proc. civ., nella parte in cui fa decorrere dalla data di interruzione del processo il termine per la prosecuzione o riassunzione di esso anche nei casi di morte od impedimento del procuratore della parte costituita, regolati dal precedente art. 301 cod. proc. civ., il termine per tale prosecuzione o riassunzione, a seguito di interruzione per effetto dei suddetti eventi, decorre dalla conoscenza legale dei medesimi, risultante da formale dichiarazione, notificazione o certificazione, restando irrilevante l'eventuale conoscenza di fatto che le parti abbiano acquisito "aliunde". (Conf 27/80, mass n 403389; (Conf 1991/75, mass n 375698).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 301 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 304, Cod. Proc. Civ. art. 305 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)